1 Giugno 2021

Dichiarazione infedele e autoriciclaggio: necessari elementi di fatto concreti del reato presupposto.

Con sentenza depositata in data 27 maggio 2021 n. 20990 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’elevazione dell’imputazione di autoriciclaggio presuppone il fumus della commissione del reato presupposto da parte dell’indagato.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Piacenza aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti di due imprenditori, indagati per i reati di dichiarazione infedele e autoriciclaggio. Come chiarito dagli Ermellini, nella motivazione del provvedimento impugnato non erano stati indicati elementi di fatto idonei a ricondurre la vicenda nell’ambito del delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, non avendo il Tribunale del Riesame individuato le dichiarazioni fiscali oggetto del reato, i soggetti che le avevano presentate, le annualità di riferimento, i ricavi omessi e le imposte evase in relazione ad ogni dichiarazione.
In sentenza la Corte ha quindi evidenziato come la “mancanza di motivazione sul fumus del delitto di dichiarazione infedele riverbera i suoi effetti anche sul reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p., che postula l’esistenza del reato presupposto di dichiarazione infedele”; ciò in quanto “il mero possesso di un’ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l’esistenza o meno di un delitto presupposto… l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio”.


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12 Maggio 2021

Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del legislatore.

Riflessioni sugli effetti della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, del 2 marzo 2021 (causa C-746/18) in tema di data retention, nell’ordinamento giuridico italiano ed in particolare sul regime dell’acquisizione e dell’utilizzazione dei tabulati telefonici e telematici nel procedimento penale.


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31 Marzo 2021

Reati tributari: si estende l’ammissibilità del patteggiamento anche senza estinzione del debito tributario.

 

 

Con sentenza n. 11620/2021 la Suprema Corte ha affermato che, anche in relazione ai reati di infedele e omessa dichiarazione (oltre che alle fattispecie di omesso versamento di  ritenute, di IVA, di indebita compensazione), l’accesso al rito alternativo del patteggiamento è consentito anche qualora il debito tributario non sia stato estinto.

Nel caso di specie, la ricorrente, legale rappresentante di una S.p.A., aveva impugnato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado per il reato  di omesso versamento IVA, punito dall’art. 10 ter D. lgs. 74/2000, alla pena sospesa di anni uno di reclusione. Il Tribunale di Lucca aveva rigettato l’istanza di patteggiamento presentata dall’imputata poiché, essendo la società fallita, non vi era la possibilità di estinguere il debito tributario, come richiesto dall’art. 13 bis comma 2 D.lgs. 74/2000.

Nell’accogliere il ricorso proposto dall’imputata, la Corte ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

L’art. 13 bis comma 2 D.lgs. 74/2000 subordina normalmente la richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. al pagamento del debito tributario, comprese sanzioni amministrative ed interessi.

Tuttavia, la medesima norma fa salve da tale requisito “le ipotesi di cui all’art. 13 commi 1 e 2”, cioè i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10 ter, 10 bis e 10 quater D.lgs. 74/2000.

In relazione a tali ipotesi di reato, l’art. 13 D. lgs. 74/2000 prevede, infatti, che l’adempimento del debito tributario configuri una causa di non punibilità del reato, con la conseguenza che non avrebbe senso subordinare al medesimo adempimento la meno favorevole istanza di accesso al patteggiamento.

Nonostante il caso di specie riguardasse la fattispecie criminosa ex art. 10 ter D.lgs. 74/2000, la Suprema Corte, nella motivazione, ha ritenuto tale principio applicabile non solo alle ipotesi di omesso versamento di ritenute, di IVA e indebita compensazione (artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater comma 1 D.lgs. 74/2000), ma anche a quelle infedele o omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 D.lgs. 74/2000).

La Suprema Corte ha chiarito che: “il pagamento del debito tributario – rappresentando in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, ed anche dei reati ex articoli 4 e 5  stesso decreto – non può logicamente, allo stesso tempo e per le stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe cero riguardare reati non punibili”.

Tale pronuncia va a rafforzare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sul tema, a favore del contribuente.

Si segnala, tuttavia, l’esistenza di un filone giurisprudenziale secondo cui, in senso contrario, per le fattispecie dichiarative, a differenza di quelle di omesso versamento, la richiesta di patteggiamento sarebbe effettivamente subordinata all’estinzione del debito tributario. Tale orientamento si fonda sulla considerazione che “l’espressione “fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2”, che chiude l’art. 13 bis, comma 2, D.lgs. n. 74 del 2000 va letta nel senso che la sentenza ex art. 444 c.p.p. può essere emessa allorché l’estinzione del debito sia avvenuta con tempi e modalità che non consentono la più radicale e favorevole dichiarazione di non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 13” (in tal senso Cass. Pen., n. 47287/19 e Cass. Pen., n. 26529/2020).


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18 Marzo 2021

Assolti perché il fatto non sussiste tutti gli imputati del processo per corruzione internazionale Eni Nigeria.

Dopo tre anni di processo, in cui è stato contestato ad Eni e ai suoi Manager il reato di corruzione internazionale per l’acquisizione del giacimento petrolifero OPL 245 in Nigeria, è stata dimostrata la totale infondatezza della tesi accusatoria.

Importante risultato per il nostro team di diritto penale guidato da  Federica Rinaldini, con Giulia Bellini e Nicoletta Ordonselli.

 


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12 Marzo 2021

Frode processuale e infortuni sul lavoro: non è punibile per frode processuale in applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., il datore di lavoro che, al fine di nascondere le prove della sua responsabilità, altera lo stato dei luoghi di un incidente in cui sono stati feriti i suoi dipendenti.

Con la sentenza n. 9806/2021 la Suprema Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale che – riconoscendo l’esimente di cui all’art. 384, comma 1, c.p. al datore di lavoro il quale, al fine di nascondere le prove della sua responsabilità, altera lo stato dei luoghi di un incidente in cui sono stati feriti i suoi dipendenti – esclude la sussistenza del reato di frode processuale ex art. 374 c.p. a suo carico.
Nel caso di specie, infatti, l’imputato era amministratore di una società di trasporti ed era stato condannato in appello per i reati di minaccia al fine di costringere a commettere un reato, frode processuale e lesioni colpose gravi e gravissime aggravate ai danni dei suoi dipendenti, avendo egli omesso l’osservanza delle norme antinfortunistiche, nonchè inquinato le prove sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi e degli inquirenti e, successivamente, minacciato di licenziamento alcuni soggetti per costringerli a rilasciare dichiarazioni compiacenti sulla dinamica dei fatti.
Secondo la Cassazione, la disposizione di cui all’art. 384 c.p. delinea, sulla scorta di un orientamento consolidatosi in epoca recente, una causa di esclusione della colpevolezza basata “sulla valutazione della situazione soggettiva in cui versa l’agente a fronte del pericolo inevitabile di un nocumento per la propria libertà o per il proprio onore, tale da rendere inesigibile un comportamento conforme al precetto delle norme tassativamente evocate dal primo comma dell’art. 384 c.p., ma senza escludere il disvalore oggettivo del fatto tipico”.
L’esimente in oggetto, pertanto, “deve ritenersi applicabile anche quando lo stato di pericolo sia stato cagionato volontariamente dall’agente e segnatamente nell’ipotesi in cui abbia commesso uno degli illeciti penali elencati nel primo comma dell’ art. 384 c.p.”.
In ragione di ciò, la Suprema Corte – pur confermando la condanna del ricorrente per lesioni colpose gravissime e gravi aggravate, e per minaccia al fine di costringere a commettere un reato – ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per il capo d’accusa relativo alla frode processuale, in quanto il fatto non costituisce reato.


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1 Marzo 2021

Autoriciclaggio: secondo la Cassazione anche il falso ideologico può costituire il reato presupposto.

 

Con la sentenza n. 7176/2021 la Suprema Corte ha affermato che anche il delitto di falso ideologico può assurgere a reato presupposto della fattispecie criminosa dell’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p..
Nel caso di specie, in particolare, l’indagato aveva concorso nel reato di falso ideologico commesso da un magistrato, che, all’insaputa degli altri membri del collegio e alla presenza dell’istante, aveva emesso in suo favore decreti di liquidazione dei compensi per l’attività di amministratore giudiziario svolta. L’utilità economica così percepita, secondo l’Accusa, era poi stata impiegata dall’indagato nelle operazioni di autoriciclaggio.
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, nel riconoscere la configurabilità del delitto di autoriciclaggio nell’impiego di utilità economiche conseguite attraverso la commissione di un falso ideologico, ha specificato che nel caso in esame “la falsità pertiene proprio a provvedimenti che, in quanto decreti di pagamento, costituiscono la diretta fonte dell’utilità economica percepita dall’amministratore giudiziario poi impiegata… nelle operazioni di autoriciclaggio. Il quantum ottenuto, infatti, è di diretta derivazione causale col reato, in quanto è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso viene erogato (e, dunque, generato) e ne ha stretta affinità poiché costituisce l’oggetto esclusivo dell’atto falso”.


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8 Febbraio 2021

“Porno Deepfake”: profili di diritto penale.

 

Quando l’intelligenza artificiale incontra la pornografia.

A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69 (meglio nota come Codice Rosso) che ha introdotto nel nostro codice penale il c.d. revenge porn – sfruttare l’intelligenza artificiale per “spogliare” una donna e diffondere contenuti multimediali pornografici fake che la riguardano, è reato? E se sì, tale condotta è idonea ad integrare la nuova fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all’art. 612 ter c.p., o esistono altre norme in grado di tutelare sotto il profilo penale le vittime di questo dilagante fenomeno?

 


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1 Febbraio 2021

Reati contro il patrimonio: le Sezioni Unite affermano la procedibilità d’ufficio per i delitti di cui all’art. 649 bis c.p. in caso di contestazione della recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p.

Con sentenza n. 3585 depositata in data 29.1.2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che “il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis, cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.”.
La questione prende le mosse dalle modifiche in tema di regime di procedibilità introdotte, in relazione ad alcuni delitti contro il patrimonio, dal D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (attuativo della legge delega n. 103 del 2017).
Tale normativa, se da un lato ha ampliato le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa (art. 640 c.p.), di frode informatica (art. 640 ter c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), dall’altro ha introdotto una rilevante limitazione al nuovo regime con l’inserimento dell’art. 649 bis c.p., che fa salvo il regime officioso in presenza di aggravanti ad effetto speciale.
Di qui il quesito, sottoposto appunto alle Sezioni Unite, se le “circostanze aggravanti ad effetto speciale” menzionate nell’art. 649 bis c.p. ricomprendano anche la recidiva qualificata di cui all’art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p..
Nel rispondere positivamente a tale quesito, le Sezioni Unite hanno ripercorso gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla natura giuridica della recidiva, partendo da quello più risalente, secondo cui si tratterebbe di una circostanza aggravante sui generis, a forte connotazione soggettivistica, inidonea ad incidere sulla gravità oggettiva del fatto-reato e quindi non ricompresa tra le circostanze aggravanti in grado di incidere sul regime di procedibilità del reato, per sposare quello più recente, secondo cui la recidiva non riguarda l’astratta pericolosità del reo svincolata dal fatto di reato, bensì si riflette sulla gravità dell’illecito e, in ragione di ciò, è idonea modificarne il regime di procedibilità.
La recidiva, quindi – secondo le Sezioni Unite – “costituisce una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato e …, nella sua espressione “qualificata”, è una circostanza aggravante ad effetto speciale”, come tale suscettibile di rendere procedibili d’ufficio i fatti previsti dall’art. 649 bis c.p..
La portata della sentenza è la seguente: nel caso in cui il Pubblico Ministero contesti la recidiva qualificata ex art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p., l’eventuale remissione della querela sporta per i reati di cui agli artt. 640, comma 3, 640 ter e 646 c.p. non vale ad evitare il processo.
Se si procede nei confronti di più soggetti, c’è però una buona notizia: in applicazione dell’art. 118 c.p., il reato diventa procedibile d’ufficio solo nei confronti di coloro ai quali è contestata la recidiva qualificata. Per gli altri, in caso di remissione di querela, interviene l’immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità.


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15 Gennaio 2021

Abuso d’ufficio: la Cassazione conferma la parziale abolitio criminis ad opera del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020.

La recente riforma del delitto di abuso d’ufficio – intervenuta con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – ha modificato la formulazione dell’art. 323 c.p., sostituendo le parole “di norme di legge o di regolamento” con la locuzione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità“.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto che tale nuova formulazione, restringendo l’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice in parola, abbia comportato “una parziale abolitio criminis in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, siccome realizzati mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità”.
La portata di tale pronuncia  non è indifferente: con riferimento ai processi penali in corso, l’imputato accusato di aver commesso un fatto non più ricompreso nell’ambito applicativo dell’art. 323 c.p. dovrà essere prosciolto con la formula “perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato“; i soggetti condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, potranno invece chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca del provvedimento ai sensi dell’art. 673 c.p.p..


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