Con la sentenza n. 7176/2021 la Suprema Corte ha affermato che anche il delitto di falso ideologico può assurgere a reato presupposto della fattispecie criminosa dell’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p..
Nel caso di specie, in particolare, l’indagato aveva concorso nel reato di falso ideologico commesso da un magistrato, che, all’insaputa degli altri membri del collegio e alla presenza dell’istante, aveva emesso in suo favore decreti di liquidazione dei compensi per l’attività di amministratore giudiziario svolta. L’utilità economica così percepita, secondo l’Accusa, era poi stata impiegata dall’indagato nelle operazioni di autoriciclaggio.
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, nel riconoscere la configurabilità del delitto di autoriciclaggio nell’impiego di utilità economiche conseguite attraverso la commissione di un falso ideologico, ha specificato che nel caso in esame “la falsità pertiene proprio a provvedimenti che, in quanto decreti di pagamento, costituiscono la diretta fonte dell’utilità economica percepita dall’amministratore giudiziario poi impiegata… nelle operazioni di autoriciclaggio. Il quantum ottenuto, infatti, è di diretta derivazione causale col reato, in quanto è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso viene erogato (e, dunque, generato) e ne ha stretta affinità poiché costituisce l’oggetto esclusivo dell’atto falso”.