
Premessa
Con ordinanza del 27.2.2024, la Corte di cassazione, Sezione V penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2641, co. 1 e 2 c.c. “nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato”.
La pronuncia si inserisce nella vicenda giudiziaria che ha affermato la responsabilità della Banca Popolare di Vicenza – insieme a diverse persone fisiche – per i reati di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza. In particolare, il Tribunale ordinario di Vicenza aveva disposto ai sensi dell’art. 2641, co. 2 c.c. la confisca per equivalente dell’importo di 963 milioni di euro; poi revocata dalla Corte d’appello di Venezia, la quale aveva ritenuto che tale misura ablativa, di natura punitiva, fosse manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore degli illeciti. Avverso la sentenza di appello, il Procuratore generale lamentava la sussistenza di una violazione di legge, per avere la Corte d’appello revocato la confisca per equivalente in base a un giudizio di manifesta sproporzione, malgrado l’art. 2641, co. 2 c.c. configuri tale misura come obbligatoria e insuscettibile di “correttivi di tipo quantitativo correlati alle peculiarità del caso concreto”. Inoltre, il Procuratore generale, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8.3.2022 (causa C-205/20, NE), secondo la quale il Giudice nazionale è tenuto a disapplicare le sanzioni incompatibili con il principio di proporzionalità di cui all’art. 49 CDFUE, sollevava la questione se “la normativa nazionale debba essere disapplicata anche quando tale risultato, in assenza di una base legale sufficientemente determinata, finisca, in violazione del principio di legalità e di separazione dei poteri, per attribuire al giudice valutazioni discrezionali in tema di politica criminale, rimessa dalla nostra Costituzione al legislatore”.
Pertanto, la Corte di cassazione si trovava di fronte al bivio se decidere direttamente sulla contrarietà dell’art. 2641 c.c. all’art. 49 CDFUE; ovvero se investire la Corte costituzionale della valutazione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2641 c.c. alla stregua tanto dei parametri nazionali sui quali si fonda il principio di proporzionalità della pena, quanto dello stesso art. 49 CDFUE per il tramite degli artt. 11 e 117 Cost. La decisione della Sezione rimettente di procedere in questo secondo senso, è conforme all’orientamento della giurisprudenza costituzionale per l’ipotesi in cui il giudice rilevi una incompatibilità tra una legge nazionale e una norma di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto. D’altronde tale rimedio attua il principio del primato del diritto dell’Unione, la cui tutela è assicurata in modo “sempre più integrato” attraverso la dichiarazione della Corte costituzionale di illegittimità costituzionale della legge nazionale per contrasto con la norma unionale.
Il merito della sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 14.1.2025 (dep. 4.2.2025)
Secondo la Corte costituzionale, nel merito, “le questioni sono fondate in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, co. 3, nonché agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost. questi ultimi in relazione all’art. 49, par. 3, CDFUE” per le seguenti ragioni:
- La confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (c.d. beni strumentali) e dei “beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato” incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa e che, dunque, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto. Sicché la loro ablazione ad opera del Giudice penale determina un peggioramento della situazione patrimoniale dell’autore preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente ripristinatoria, dovendo piuttosto riconoscersi natura autenticamente punitiva.
- Dalla riconosciuta natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale della confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere il reato, deriva il suo necessario assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene.
- Ne consegue che la confisca di cui all’art. 2641 c.c. deve rispettare il principio di proporzionalità della pena. Tale principio, applicato alle pene di carattere patrimoniale, vieta che l’entità dell’ablazione patrimoniale risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla pena. Sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022 ha sottolineato la “necessità costituzionale di un meccanismo di adeguamento della pena pecuniaria alle diverse condizioni economiche dei condannati”, in una “prospettiva di un’eguaglianza sostanziale e non solo formale”. Talché, condizione essenziale a garantire la compatibilità coi i principi costituzionali delle pene pecuniarie è che l’autorità preposta alla loro applicazione disponga di un potere discrezionale rispetto alla loro applicazione.
- A tali principi non si conforma l’art. 2641 c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria dei beni strumentali, nonché del denaro o dei beni di valore equivalente agli stessi. Infatti, tale confisca è strutturalmente indifferente sia alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, sia alle condizioni economiche e patrimoniali del reo. La sua previsione in termini di obbligatorietà vincola il Giudice ad applicarla senza alcuna relazione con l’effettivo vantaggio patrimoniale conseguito mediante la commissione del reato e senza alcuna valutazione se il soggetto disponga effettivamente delle risorse per far fronte all’ablazione patrimoniale, anche quando, nel caso concreto, essa risulti manifestamente sproporzionata, ponendosi così in contrasto con il principio di proporzionalità.
In conclusione, secondo la Corte costituzionale, da tutto ciò deriva che l’art. 2641, co. 1 e 2 c.c. è incompatibile con i parametri sui quali si fonda il principio di proporzionalità della pena – ossia con gli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., nonché con l’art. 49, par. 3 CDFUE – e il vizio riscontrato risiede nel carattere obbligatorio della confisca prevista da tale disposizione.
Tale pronuncia, tuttavia, non è di tipo manipolativo, limitandosi ad una censura di incostituzionalità della disposizione in esame, senza sostituire l’attuale previsione della confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, dei beni strumentali con una corrispondente confisca meramente facoltativa. Infatti, ritiene la Corte che debba essere il legislatore a stabilire se conferire al giudice una discrezionalità nella scelta sull’an, o addirittura anche sul quantum del valore confiscabile.









