La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2794 depositata il 23 gennaio 2024, è intervenuta sul dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto la natura giuridica del delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000, definendo altresì il criterio di competenza territoriale applicabile.
Il caso: imputato del reato di cui all’art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 è il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata per non avere versato le somme dovute nel relativo periodo di imposta, procedendo ad indebite compensazioni con crediti inesistenti. In particolare, l’ultimo modello F24 con cui sono state effettuate le indebite compensazioni è stato presentato ad Avellino.
La Corte, trovandosi innanzi due diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali, si trova a dover dirimere la questione relativa alla natura giuridica del delitto di indebita compensazione, chiarendo inoltre il criterio da applicare per individuare l’autorità giudiziaria competente.
In specie, si contrappongono due distinte tesi:
- la tesi minoritaria qualifica il delitto in esame come reato omissivo istantaneo e, ai fini della determinazione della competenza per territorio, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione, ritiene applicabile il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato ai sensi dell’art. 18, co. 1 del D. Lgs. 74/2000 (in tal senso: Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2019, n. 6529).
- la tesi maggioritaria configura il delitto de quo come reato a consumazione (eventualmente) prolungata che si consuma nel momento della presentazione dell’ultimo F24 relativo all’anno interessato, in quanto, con l’utilizzo del modello F24, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. (In tal senso: Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 4958; Cass. Pen., Sez. III, 23 giugno 2020, n. 23027; Cass. Pen., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 23962)
Secondo la Corte “va, dunque, ribadita la costruzione del delitto di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 quale reato a consumazione (eventualmente) prolungata, e non come reato (eventualmente) permanente, in quanto può essere realizzato con una o più condotte, consistenti nell’utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti attraverso una o più presentazioni telematiche di modelli F24, e quanto è realizzato con più condotte, ciascuna di esse resta autonoma e materialmente distinta dalle altre, ponendosi con queste in rapporto di soluzione di continuità, senza determinare una ininterrotta protrazione nel tempo della lesione dell’interesse protetto.”
Conseguentemente, la competenza deve essere individuata facendo riferimento al luogo in cui è stato presentato l’ultimo F24 con cui è stata eseguita la compensazione illecita.
Leggi la sentenza – Cass. Pen., sez. III, 23.1.2024, n. 2794