Il Consiglio dei Ministri è finalmente intervenuto per adeguare la normativa nazionale sull’acquisizione dei tabulati telefonici nel processo penale alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia a marzo 2021 (CGUE, Grande Sezione, 2 marzo 2021, C-746/18).
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, l’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (modificato dalla direttiva 2009/136/CE) “osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione […] per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”. Parimenti, a giudizio della Corte la norma in parola “osta ad una normativa nazionale, la quale renda il Pubblico Ministero, il cui compito è dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini dell’istruttoria penale”.
Recependo tale impostazione, nel decreto-legge approvato ieri il Consiglio dei Ministri ha quindi delineato la nuova disciplina dell’acquisizione dei tabulati telefonici.
Nel comunicato stampa diffuso ieri si legge infatti che “In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato”.