La Cassazione si è recentemente pronunciata sul fenomeno delle truffe commesse con l’utilizzo del sistema informatico o telematico (Cass. Pen., Sez. II, 13.4.2022, n. 18252) affermando che “sussiste l’aggravante della “minorata difesa” – con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’articolo 61, numero 5, del c.p., abbia approfittato – nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu”.
La configurabilità di tale aggravante rende pertanto il reato procedibile d’ufficio come previsto dall’art. 640 comma 3, c.p.. Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale aveva ritenuto il reato estinto per intervenuta remissione di querela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale affermando che, sussistendo nella fattispecie l’aggravante della minorata difesa prevista dall’art. 61 n. 5 c.p., richiamata dall’art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p., il reato diviene procedibile d’ufficio.