Con sentenza n. 3585 depositata in data 29.1.2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che “il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis, cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.”.
La questione prende le mosse dalle modifiche in tema di regime di procedibilità introdotte, in relazione ad alcuni delitti contro il patrimonio, dal D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (attuativo della legge delega n. 103 del 2017).
Tale normativa, se da un lato ha ampliato le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa (art. 640 c.p.), di frode informatica (art. 640 ter c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), dall’altro ha introdotto una rilevante limitazione al nuovo regime con l’inserimento dell’art. 649 bis c.p., che fa salvo il regime officioso in presenza di aggravanti ad effetto speciale.
Di qui il quesito, sottoposto appunto alle Sezioni Unite, se le “circostanze aggravanti ad effetto speciale” menzionate nell’art. 649 bis c.p. ricomprendano anche la recidiva qualificata di cui all’art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p..
Nel rispondere positivamente a tale quesito, le Sezioni Unite hanno ripercorso gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla natura giuridica della recidiva, partendo da quello più risalente, secondo cui si tratterebbe di una circostanza aggravante sui generis, a forte connotazione soggettivistica, inidonea ad incidere sulla gravità oggettiva del fatto-reato e quindi non ricompresa tra le circostanze aggravanti in grado di incidere sul regime di procedibilità del reato, per sposare quello più recente, secondo cui la recidiva non riguarda l’astratta pericolosità del reo svincolata dal fatto di reato, bensì si riflette sulla gravità dell’illecito e, in ragione di ciò, è idonea modificarne il regime di procedibilità.
La recidiva, quindi – secondo le Sezioni Unite – “costituisce una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato e …, nella sua espressione “qualificata”, è una circostanza aggravante ad effetto speciale”, come tale suscettibile di rendere procedibili d’ufficio i fatti previsti dall’art. 649 bis c.p..
La portata della sentenza è la seguente: nel caso in cui il Pubblico Ministero contesti la recidiva qualificata ex art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p., l’eventuale remissione della querela sporta per i reati di cui agli artt. 640, comma 3, 640 ter e 646 c.p. non vale ad evitare il processo.
Se si procede nei confronti di più soggetti, c’è però una buona notizia: in applicazione dell’art. 118 c.p., il reato diventa procedibile d’ufficio solo nei confronti di coloro ai quali è contestata la recidiva qualificata. Per gli altri, in caso di remissione di querela, interviene l’immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità.