Secondo la Cassazione: “l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno, o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, sicchè, ai fini dell’integrazione dei reati, non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio”.