In tema di corruzione la Cassazione ha ribadito il principio di autonomia della responsabilità amministrativa dell’ente affermando che “in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. B) D.Lgs. n. 231/2001, è tenuto a procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso, che però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato”.
Pertanto, secondo tale orientamento della Suprema Corte, l’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, che non sia intervenuta per insussistenza del fatto, non determina automaticamente un’esclusione di responsabilità della società ai sensi del d.lgs 231/2001.
