
Il Decreto Legislativo n. 141/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024, attua la revisione della disciplina doganale nazionale e rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell’ambito della delega conferita al Governo con la Legge n. 111/2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale.
Tale Decreto ha un impatto anche sulla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001. L’art. 25 sexiesdecies, rubricato “Contrabbando”, non ricomprende più solamente i reati in materia doganale (in relazione ai quali viene modificato solo il riferimento normativo, cioè non più il T.U.L.D. (Testo Unico della Legge Doganale), bensì le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione introdotte con tale modifica), ma anche i reati in materia di accise (disciplinati dal T.U.A., D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), prevedendo per entrambi la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Quanto ai reati in materia doganale, il Decreto introduce le nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (v. artt. 48 e ss. del D. Lgs. 141/2024), delineando la nuova disciplina nazionale di riferimento in materia doganale e abrogando il previgente T.U.L.D., nell’ottica di un riordino completo del sistema doganale italiano in conformità alle norme doganali dell’Unione Europea.
Degne di nota, tra le novità introdotte, sono le seguenti disposizioni:
- art. 78 D. Lgs. 141/2024 “Contrabbando per omessa dichiarazione” che si verifica quando non viene presentata la dichiarazione doganale;
- art. 79 D. Lgs. 141/2024 “Contrabbando per infedele dichiarazione” che si verifica quando viene presentata una dichiarazione doganale dolosamente errata così da incidere sull’applicazione della tariffa e sulla liquidazione dei diritti dovuti.
I reati in materia di accise previsti dal T.U.A. diventano, con tale modifica normativa, reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001.
In particolare, il Decreto ha modificato l’art. 40 T.U.A., relativo alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Le modifiche sono volte a ridurre il perimetro di applicazione delle sanzioni penali, ampliando contestualmente l’operatività delle sanzioni amministrative, mediante:
- l’innalzamento del limite quantitativo di prodotto energetico sottratto all’accertamento e al pagamento dell’accisa (da 2.000 a 10.000 chilogrammi), al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva;
- l’aumento della soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto (da 100 a 1.000 chilogrammi), con esclusione del gas naturale, al di sotto della quale si applica la sanzione amministrativa;
- l’innalzamento della soglia quantitativa di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa (da 5.000 a 10.000 metri cubi), rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa (già oggetto di depenalizzazione).
