Il Tribunale di Milano (Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari) ha adottato l’orientamento secondo cui la disciplina ex D. Lgs. 231/2001 non può essere applicata qualora la struttura della persona giuridica sia indistinguibile da quella fisica, in quanto verrebbe a mancare “la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridic,i distinto da chi ha materialmente operato».
