
Il Tribunale di Biella ha pronunciato in data 16 ottobre 2024 un’ordinanza che ha il pregio di evidenziare come, in tema di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la colpa in organizzazione dell’ente sia – al pari della colpa nel reato commesso dalla persona fisica – un elemento costitutivo dell’illecito amministrativo dell’ente e come tale debba essere enunciata “in forma chiara e precisa” nel capo di imputazione contestato alla società, nonché provata dall’accusa.
Dopo aver premesso che “il requisito dell’enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l’imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall’accusa, sì da non potersene adeguatamente difendere”, il Tribunale piemontese ha ritenuto che in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 429, comma secondo, c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell’art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al P.M., ad integrare o precisare la contestazione.
Questi gli importanti punti fermi posti dal Tribunale:
- la colpa in organizzazione è un elemento che attiene alla tipicità dell’illecito amministrativo dell’ente;
- la colpa in organizzazione non coincide con la mancata adozione o inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore;
- la colpa in organizzazione deve essere enunciata in forma chiara e precisa nel capo di imputazione contestato all’ente, pena la nullità dello stesso;
- la colpa in organizzazione va specificatamente provata dall’accusa.
Secondo tale ordinanza, in definitiva, “la mancata adozione del modello organizzativo o la sua mancata efficace attuazione non è elemento del fatto tipico, ma solo un elemento di prova della colpa di organizzazione, la quale ultima è elemento costitutivo della fattispecie. L’accusa deve dunque, quanto meno indicare, sia pure in maniera non dettagliata, quale profilo di colpa viene addebitato all’ente”.
Tale ordinanza, nell’affermare che la colpa in organizzazione è un elemento costitutivo della tipicità dell’illecito amministrativo e deve essere provata dall’accusa, si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con le note sentenze nei casi Impregilo e Thyssen Krupp (Cass. Pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401 e Cass. Pen., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343).
È da apprezzare il passaggio consequenziale che il Tribunale fa sotto il profilo delle regole processuali, laddove ne fa conseguire la necessità che tale elemento venga decritto in modo chiaro e preciso nel capo di imputazione, pena la nullità del medesimo.
