La Cassazione ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze per il periodo dal 9.3.2020 all’11.5.2020.
Tale disposizione, infatti, non si pone in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost., poichè non ha introdotto una “nuova” figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo, riconducibile alla norma generale prevista dall’art. 159, comma 1, c.p..
